Nella Risposta n. 24/2026, l’Agenzia delle Entrate specifica che l’adesione di un professionista con il regime forfettario ad una rete-contratto tra professionisti non causa necessariamente l’ostacolo previsto dall’art. 1, comma 57, lett. d), della L. 190/2014. Questo perché la rete-contratto non ha autonomia fiscale: i costi e i ricavi restano attribuiti direttamente ai singoli membri della rete, ciascuno nel proprio regime fiscale, e non si può considerare una partecipazione a società o associazioni secondo l’articolo 5 del TUIR. Tuttavia, l’approvazione non è assoluta. L’Agenzia delle Entrate sottolinea l’importanza dell’effetto anti-frazionamento del regime forfettario e avvisa che, se la struttura effettiva della rete risulta in una società di fatto – con una gestione unitaria dell’attività, una confusione organizzativa e delle ripartizioni puramente formali – l’ostacolo può essere attivato. Pertanto, la compatibilità deve essere valutata sulla base della sostanza dell’organizzazione, non solo sulla base del nome contrattuale.
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