La Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 2778/2026, ha affermato che se un contribuente riceve un invito a comparire ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 218/1997, seguito da un contraddittorio preventivo, non è possibile applicare la sospensione del termine di 90 giorni per l’impugnazione dell’avviso di accertamento, secondo l’art. 6. Nel caso considerato, il contribuente aveva ricevuto un atto di accertamento tributario basato sugli studi di settore il 20 ottobre 2008, e aveva avuto l’opportunità di discutere l’atto con l’Ufficio prima della notifica. La sentenza evidenzia che non è importante la forma nel quale si è svolto il contraddittorio, o se l’esito è stato verbalizzato, ma solo il fatto che il contribuente abbia avuto l’opportunità di examinare le contestazioni. Pertanto, la successiva istanza di accertamento con adesione, presentata dal contribuente il 19 dicembre 2008, non ha causato ulteriori sospensioni del termine. Di conseguenza, il termine di 60 giorni per presentare appello è stato rispettato, e l’appello presentato il 19 marzo 2009 è stato considerato tardivo. La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto che l’adesione al contraddittorio non riattiva il periodo di riflessione.

News Fisco
Accertamento con adesione: l’invito a comparire esclude la sospensione dei termini
La Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 2778/2026, ha affermato che se un contribuente riceve un invito a comparire
