La sentenza n.2778/2026 della Corte di cassazione ha stabilito che l’invito a comparire ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 218/1997 rende futile la sospensione di 90 giorni prevista dall’art. 6 per la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione. Questo principio si basa sull’idea che, grazie all’invito, il contribuente ha già avuto l’opportunità di esprimere i suoi motivi e considerare un accordo amministrativo, annullando quindi la necessità di ulteriore tempo per deliberare.
Nel caso in esame, una commerciante di tabacchi ha ricevuto una regolare notifica dell’invito, seguita da un contraddittorio informale, prima della notifica di accertamento. La richiesta di adesione presentata successivamente non ha interrotto il periodo di 60 giorni per il ricorso. Dal momento che il ricorso è stato presentato dopo questo periodo, la Corte di cassazione lo ha dichiarato tardivo e ha annullato la sentenza senza rinvio, confermando che la semplice adesione non riattiva la sospensione.
La sospensione di 90 giorni, in taluni casi, è un diritto che viene concesso al contribuente per permettergli di valutare l’opportunità di presentare un’istanza di accertamento con adesione. Tuttavia, questo periodo di sospensione diventa superfluo se il contribuente ha già ricevuto un invito a comparire, poiché avrebbe già avuto l’opportunità di prendere in considerazione la possibilità di un accordo amministrativo.
Nel caso specifico, la commerciante di tabacchi non era riuscita a presentare il suo ricorso entro il periodo di 60 giorni, rendendolo quindi tardivo. Questo ha portato la Corte di cassazione a confermare che l’adesione non riattiva la sospensione, annullando la sentenza.

