L’Agenzia delle Entrate ha risposto a interpello n. 30 il 10 febbraio, fornendo delucidazioni su quattro punti operativi riguardanti il Sismabonus acquisti per i rogiti stipulati nel 2025.
Innanzitutto, per coloro che effettueranno rogiti nel 2025, non si potrà usufruire dell’agevolazione tramite le opzioni alternative dell’art. 121 del DL 34/2020. Pertanto, non sarà possibile usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito. L’unico modo per beneficiare di questa agevolazione sarà la detrazione in dichiarazione.
In secondo luogo, l’aliquota maggiorata al 50% prevista dall’art. 16, comma 1-septies, del DL 63/2013 sarà riconosciuta solo se la proprietà è effettivamente utilizzata come abitazione principale. Il contribuente deve inoltre detenere un diritto idoneo, come la proprietà o un diritto reale di godimento. Questo è confermato anche dalla circolare 8/E del 19 giugno 2025.
Terzo, la proprietà deve diventare l’abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui si inizia a usufruire della detrazione. Non è sufficiente dichiararlo nel rogito.
In ultimo, per quanto riguarda le imprese, l’Agenzia ribadisce che non è permessa la duplicazione del beneficio sulla stessa spesa. Se un intervento singolo ha già generato un Sismabonus acquisti per le unità vendute, non si può “riagganciare” un ulteriore Sismabonus ordinario pro-quota sulle unità rimaste invendute, poiché questo si sovrapporrebbe alle stesse spese dell’intervento.
Infine, viene fornito un codice per collegare un account Facebook, utile per coloro che vogliono condividere o commentare le informazioni fornite su questa piattaforma social.

