IVA per auto per disabili: è sufficiente la patente speciale

L’Agenzia delle Entrate, attraverso l’interpello n. 35/2026, ha chiarito che la patente speciale con indicazione degli adattamenti alla guida è sufficiente per ottenere l’IVA agevolata al 4% sull’acquisto di un’auto adattata, senza la necessità di una certificazione di handicap ai sensi della legge 104/1992.

Il caso in questione riguarda un individuo titolare di una patente speciale BS, rilasciata dalla Commissione Medica Locale, con codici di adattamento del veicolo, ma senza un riconoscimento formale di handicap. In questo contesto, l’Agenzia ha confermato che la sola presenza della patente speciale, purché essa riporti gli adattamenti necessari per la guida, è un documento idoneo per accedere all’agevolazione fiscale prevista.

La normativa pertinente, rappresentata dal DL 121/2021 e dalle sue successive modifiche, consente di adoperare la patente speciale in sostituzione della tradizionale documentazione sanitaria. La patente deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva che attesti che l’agevolazione fiscale non è stata utilizzata negli ultimi quattro anni.

Il rilascio della patente speciale è frutto di accertamenti medici ufficiali e costituisce una prova inequivocabile della presenza di una ridotta capacità motoria permanente. Di conseguenza, l’IVA al 4% è applicabile anche in assenza di una certificazione di invalidità o della legge 104.

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