MLBO e detrazione IVA: la SPV può recuperare l’imposta sui costi di transazione

La Risoluzione n. 7/E del 12 febbraio 2026 illustra il trattamento IVA applicato ai costi di transazione negli MLBO secondo l’art. 2501-bis del codice civile. Indica che la Special Purpose Vehicle (SPV), utilizzata per le operazioni di acquisizione e fusione, viene riconosciuta come soggetto passivo IVA. Questo grazie infatti agli articoli 4 e 19 del DPR633/1972, le SPV sono considerate come tali dall’inizio delle spese prodromiche all’attività imponibile futura.

Nel passato, le SPV erano considerate al di fuori dell’ambito dell’IVA in quanto holding pure, in quanto non svolgevano attività di direzione e coordinamento. Tuttavia, sia la Corte di Giustizia dell’Unione Europea che la Corte di Cassazione, con le sentenze 22608 e 22649/2024, hanno affermato il principio di neutralità dell’IVA, estendendo il soggetto passivo alle spese preparatorie.

Nel caso di un MLBO, l’SPV non svolge solo un ruolo di holding, ma attua un piano operativo che integra il debito nella struttura del target. Di conseguenza, i costi di transazione, che includono consulenze legali, finanziarie e la strutturazione del debito, sono funzionali all’attività post-fusione e permettono la detrazione dell’IVA pagata, purché esista un collegamento con le operazioni imponibili della nuova società.

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