Imposizione delle stock options e delle performance shares nel regime convenzionale

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo al trattamento fiscale di compensi in natura e differiti per un cittadino italiano, residente in Italia, che ha lavorato all’estero dal dicembre 2016 al dicembre 2022 e, dal 2023, per una controllata. Durante questo periodo, ha accumulato diritti a compensi in natura, tra cui stock options e performance shares.

Il contribuente ha riferito che la sua remunerazione era soggetta al regime delle retribuzioni convenzionali, secondo l’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR. Ha quindi chiesto se tale regime esaurisse la tassazione dei compensi percepiti nel 2024 e 2025. L’Agenzia ha richiamato il principio dell’onnicomprensività del reddito, secondo il quale il reddito da lavoro dipendente comprende tutte le somme e i beni ricevuti in relazione al lavoro, inclusi i fringe benefits come titoli e diritti.

Il regime delle retribuzioni convenzionali, specificato nell’articolo 51, comma 8-bis, implica che il reddito di lavoro dipendente sia calcolato in modo forfettario tramite tabelle ministeriali annuali. Questo regime si applica ai lavoratori residenti fiscalmente in Italia che operano all’estero in modo continuativo, per oltre 183 giorni in un anno. Secondo la prassi (circolare n. 11/E/2013), una volta determinata la retribuzione convenzionale, ogni “retribuzione aggiuntiva” come emolumenti in natura e premi dovrebbe essere considerata assorbita nella base imponibile forfettaria, non subendo una tassazione autonoma.

In sintesi, l’Agenzia ha stabilito che il contribuente non deve tassare il reddito generato nel 2024 (stock options) e nel 2025 (performance shares) per i periodi in cui ha lavorato all’estero sotto il regime delle retribuzioni convenzionali. Questi benefici sono considerati assorbiti nella determinazione forfettaria della base imponibile. Tuttavia, il contribuente deve tassare in Italia il fringe benefit derivante dalle stock options accumulate tra giugno e novembre 2016, periodo in cui il reddito non era ancora soggetto al regime.

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