La Corte di giustizia tributaria del Lazio di secondo grado ha affermato, con la sentenza n. 7412/2025, che in caso di cessione di un’azienda o di un ramo di essa, l’acquirente è responsabile solidale dei debiti tributari accumulati nel periodo del trasferimento e nei due anni precedenti. Come previsto dall’articolo 14 del d.lgs. n. 472/1997, tale responsabilità è limitata al valore dell’azienda acquistata e comprende le imposte e le sanzioni derivanti dalle azioni dell’amministrazione finanziaria.
Il giudice riconosce anche il diritto dell’acquirente alla preventiva escussione del trasferente: l’ente fiscale dovrebbe prima tentare il recupero dal venditore, ma può far ricadere l’onere sul cessionario se il venditore non procede al pagamento. La sentenza nasce da una disputa sull’imposta comunale sulla pubblicità, per la quale era stato determinato un debito di 201.000 euro, e ha confermato la responsabilità del cessionario.
La Corte ha inoltre precisato che le clausole contrattuali che attribuiscono i debiti esclusivamente al cedente non sono opponibili all’amministrazione finanziaria: i loro effetti si limitano alle parti in causa. La sentenza fa riferimento anche all’articolo 2560 del codice civile e alla precedente giurisprudenza della Cassazione, che attribuiscono la responsabilità alla continuità economica dell’azienda ceduta.

