Fatture a cavallo d’anno: il Tribunale UE apre alla detrazione retroattiva dell’IVA

La legge italiana (articolo 1 DPR 100/1998) proibisce le annotazioni retroattive per le fatture ricevute a cavallo dell’anno. L’IVA su un acquisto realizzato alla fine di dicembre, ma fatturato o ricevuto a gennaio, può essere detratta solo dalla liquidazione di gennaio e secondo i termini della dichiarazione dell’anno di ricezione.

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare 1/2018, ha legato la detrazione a due requisiti: l’esigibilità dell’imposta e il possesso della fattura, con una limitazione speciale quando i requisiti maturano su anni diversi.

Tuttavia, il Tribunale dell’Unione Europea, con la sentenza del 11 febbraio 2026 (causa T-689/24), ha ritenuto che tale divieto sia incompatibile con la direttiva IVA e i principi di neutralità, effettività e proporzionalità. Se l’operazione è avvenuta nel 2025 e la fattura arriva nel 2026 (ma prima della dichiarazione), la detrazione può riferirsi al 2025.

La riforma fiscale (legge delega 111/2023) mira a riallineare la disciplina nazionale, permettendo la detrazione entro la dichiarazione dell’anno di ricezione. Questo avrà impatti sui controlli e le pratiche fiscali correnti.

Il testo include poi un codice, probabilmente per l’incorporamento di una funzionalità di Facebook, che non ha nessuna rilevanza per il contenuto e non è stato pertanto incluso in questa sintesi.

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