Fusione inversa e riserve in sospensione: quando l’abuso può derivare dalla “sterilizzazione”

Nelle operazioni di fusione, specialmente quelle inverse o infragruppo, la gestione delle riserve in sospensione d’imposta è una zona di alto rischio. L’art. 172 del TUIR distingue tra riserve “radicali”, che devono essere ricostituite (preferibilmente attraverso l’avanzo di fusione) altrimenti sono soggette a tassazione immediata, e riserve “moderate”, che sono imponibili solo se distribuite ai soci.

Per le riserve moderate, l’obbligo di ricostruzione è limitato ai casi in cui ci sia un avanzo di fusione o un aumento di capitale eccedente. Durante le fusioni inverse, può emergere un disavanzo che “consuma” il patrimonio netto dell’entità che viene incorporata. In questo caso, le riserve moderate sono incluse e, secondo la lettera della legge, non sarebbe necessario ricostruirle.

Tuttavia, secondo la circolare 6/E/2022, se il disavanzo è stato creato per assorbire selettivamente i saldi in sospensione, sono possibili contestazioni basate su pratiche antiabuso (art. 10-bis). La CGT Bergamo 27/2021 esclude però la tassazione se non ci sono effetti distributivi: la semplice riallocazione interna e l’assorbimento contabile del disavanzo non equivalgono a una distribuzione.

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