Il Provvedimento n. 15707/2026 ha apportato alcune modifiche riguardanti la Certificazione Unica. Secondo il nuovo provvedimento, non c’è più la necessità di indicare i dati catastali dell’immobile nella Certificazione Unica, tuttavia, è diventato obbligatorio l’uso del CIN, che deve essere riportato in conformità con la BDSR.
Per quanto riguarda le scadenze di presentazione della Certificazione Unica, rimangono differenziate a seconda del tipo di reddito. La data limite per i dipendenti, i lavoratori autonomi occasionali e i redditi diversi è il 16 marzo. Per i professionisti abituali e le provvigioni non occasionali, la scadenza è posticipata al 30 aprile. Infine, per i redditi esenti o non precompilati, la Certificazione Unica deve essere presentata entro il 2 novembre.
Un’altra modifica significativa riguarda l’applicazione della cedolare secca nelle locazioni brevi. In precedenza, era possibile applicare la cedolare secca a un numero illimitato di immobili. Adesso, dal terzo immobile in poi, c’è la presunzione di attività d’impresa, il che comporta l’obbligo di aprire una partita IVA. Entro questa nuova soglia, la cedolare secca rimane applicabile al primo e al secondo immobile, con un’aliquota del 21% sul primo e del 26% sul secondo.
Inoltre, il nuovo provvedimento impone agli intermediari di comunicare i contratti e di applicare la ritenuta del 21%. Infine, è stato rimosso il codice usato per connettere Facebook, dato che non era pertinente al contesto del testo.
In sintesi, il Provvedimento n. 15707/2026 introduce diverse modifiche, tra cui l’obbligatorietà del CIN e la rimozione della necessità di riportare i dati catastali dell’immobile nella Certificazione Unica. Inoltre, modifica le scadenze per la presentazione della Certificazione Unica a seconda del tipo di reddito e riduce la soglia per l’applicazione della cedolare secca nelle locazioni brevi a soli due immobili. Infine, impone ai mediatori l’obbligo di comunicare i contratti e di applicare una ritenuta del 21%.

