L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo al trattamento IVA e alle modalità di fatturazione delle prestazioni rese da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (Risoluzione 24 febbraio 2026, n. 9). Secondo l’articolo 10, n. 18) del D.P.R. n. 633/1972, è prevista l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, se fornite da professionisti riconosciuti e vigilati.
L’applicazione di questa esenzione richiede il soddisfacimento di due requisiti: il requisito oggettivo, relativo alla natura della prestazione, e il requisito soggettivo, che riguarda l’abilitazione del professionista.
Esaminiamo il trattamento delle singole professioni:
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Osteopata: Sebbene l’osteopatia sia stata riconosciuta dalla Legge n. 3/2018 come professione sanitaria, l’attuazione della disciplina è ancora parziale. I criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti e l’istituzione dell’albo professionale sono in fase di completamento. Pertanto, le prestazioni fornite dagli osteopati non sono esenti da IVA poiché la professione non è ancora regolamentata.
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Chiropratico: Anche il chiropratico è riconosciuto come professione sanitaria, ma non sono stati avviati gli accordi Stato-Regioni necessari per la sua ufficializzazione. Pertanto, anche i chiropratici non possono beneficiare dell’esenzione IVA.
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Chinesiologo: Questa figura non è riconosciuta come professione sanitaria, ma si dedica alla promozione della salute e al miglioramento della qualità della vita attraverso l’attività fisica. Le prestazioni offerte dai chinesiologi sono soggette all’IVA ordinaria, poiché non si sovrappongono a quelle sanitarie regolamentate.
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Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB): Questa categoria è espressamente inclusa tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie vigenti secondo l’art. 99 del TULS. Le prestazioni rese dai MCB possono quindi beneficiare dell’esenzione IVA, ma solo se il professionista possiede un titolo adeguato.
In particolare, per i massaggiatori capo bagnino, operando in regime di esenzione, le loro prestazioni rientrano tra le spese sanitarie detraibili nel Sistema Tessera Sanitaria, quindi non possono emettere fattura elettronica via SdI per le prestazioni nei confronti di persone fisiche.
Per quanto riguarda osteopati, chiropratici e chinesiologi, poiché le loro prestazioni non sono considerate sanitarie esenti né ammesse tra le spese detraibili via Sistema Tessera Sanitaria, è obbligatoria l’emissione di fattura elettronica.
In sintesi, la chiarificazione dell’Agenzia delle entrate evidenzia le differenze tra le varie professioni nel contesto della normativa IVA, delineando in particolare quali professionisti possono beneficiare dell’esenzione e quali siano tenuti a seguire le normative fiscali standard.

