Con l’ordinanza n. 4135/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che un commercialista non è obbligato a dichiarare per l’IRPEF compensi che non ha mai ricevuto, anche se ha effettivamente prestato servizi. Nell’ambito del lavoro autonomo, si applica il principio del cash (art. 53 TUIR), secondo cui il reddito è tassabile solo se incassato. Le dichiarazioni sostitutive fatte dai clienti hanno valore indiziario e, se supportate da ulteriori elementi oggettivi e soggettivi, possono attestare la gratuità dei servizi. Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate aveva tassato i compensi ritenuti non fatturati; tuttavia, i giudici di merito hanno riconosciuto la gratuità di alcune delle attività, in particolare quelle tecniche di basso livello. La Cassazione ha confermato questa posizione, chiarendo che l’Amministrazione non può presumere l’esistenza di un pagamento solo sulla base dell’attività svolta.

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