Il contenuto parla dell’interprezione n. 58/2026 sulla questione riguardante il recupero dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) non detratta sui costi di transazione in un Merger Leveraged Buy-Out (MLBO).
Nel caso in questione, le spese relative a consulenze fiscali, due diligence, servizi professionali e notarili erano state registrate, ma la detrazione dell’IVA non era stata applicata come misura preventiva, con il pagamento della tassa di reverse charge per servizi da non residenti.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la dichiarazione IVA integrativa “a favore” è consentita solo per correggere errori o omissioni. Qualora la mancata detrazione derivi da una scelta consapevole, l’integrativa non è applicabile. Tuttavia, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta non dovuta secondo l’articolo 30-ter del DPR 633/1972, entro due anni dal pagamento o, se successivo, dal presupposto della restituzione.
Nel caso specifico, il presupposto è legato alla sentenza Cass.n. 9 agosto 2024 nn. 22649 e 22608, che richiede di provare la registrazione, la mancata detrazione e la neutralità, ovvero l’assenza di arricchimento.

