L’Agenzia delle entrate analizza il regime fiscale relativo al trasferimento di un ramo d’azienda alberghiero che include un immobile destinato a residenze per studenti, ponendo l’accento sull’esenzione dalle imposte di registro e bollo (Agenzia delle entrate, risposta 2 marzo 2026, n. 60). La Legge n. 338/2000, in particolare l’articolo 1-bis, comma 10, stabilisce che gli atti riguardanti immobili destinati ad alloggi per studenti universitari, stipulati in riferimento a proposte finanziate, sono esenti da tali imposte. Tuttavia, l’esenzione decade se gli interventi non vengono portati a termine nei tempi stabiliti o se vi è un cambiamento nella destinazione d’uso prevalente. Il D.M. n. 481/2024 conferma che i soggetti che gestiscono gli interventi finanziati beneficiano di tali agevolazioni fiscali.
Per quanto riguarda la cessione di azienda, l’articolo 23 del TUR prevede che si applicano aliquote diverse a seconda dei vari beni che compongono il ramo d’azienda, basandosi sulla ripartizione di una quota parte del corrispettivo indicato nell’atto. Questa disposizione mira a consentire l’applicazione di aliquote separate piuttosto che un’aliquota unica più elevata.
In questo contesto normativo, la società Istante, intenzionata a realizzare un’attività di housing universitario, ha richiesto un contributo secondo il Decreto MUR del 26 febbraio 2024, n. 48. L’Istante intende acquisire da un’altra società un ramo d’azienda comprendente un’attività alberghiera, inclusivo dell’immobile destinato a housing universitario. La società chiede se l’esenzione dalle imposte di bollo e registro prevista dall’articolo 1-bis della Legge n. 338/2000 possa essere applicata nell’atto di acquisto di questo ramo d’azienda.
L’Agenzia delle entrate ha risposto affermativamente, ritenendo che l’esenzione sia applicabile anche al caso in esame, sempre che il ramo d’azienda includa l’immobile dedicato a housing universitario e sia ammesso al finanziamento. Tuttavia, ci sono delle limitazioni significative:
1. L’esenzione si applica solo alla quota del corrispettivo imputata all’immobile, determinata in base alla ripartizione indicata nell’atto;
2. L’agevolazione è valida unicamente per la parte relativa al trasferimento dell’immobile, che dovrà essere precisata in modo distinto rispetto ad attrezzature, avviamento e altri asset;
3. L’imposta di registro si applica normalmente alla quota del corrispettivo riferibile a beni diversi dall’immobile destinato a housing universitario.
Questa interpretazione è frutto del fatto che le norme sulle agevolazioni fiscali sono eccezionali e richiedono un’interpretazione rigorosa. Non è possibile fare applicazioni analogiche o estensive oltre quanto specificato dalla legge, che limita l’esenzione agli atti riguardanti esclusivamente immobili.
In conclusione, la norma permette l’esenzione fiscale solo in circostanze precise, riguardanti immobili destinati a residenze per studenti, sottolineando l’importanza di un’interpretazione rigorosa per evitare applicazioni improprie delle agevolazioni fiscali previste.

