Nella risposta n. 59 del 2 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la questione del trattamento IVA sugli onorari riconosciuti a un socio che decide di rinunciare ai suoi diritti statutari e parasociali, come la prima offerta, la covendita, il lock-up, e la retrocessione. Questi diritti limitano la circolazione delle azioni.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, esiste una relazione di reciprocità tra l’impegno del socio a non esercitare questi diritti (non fare) e il consentimento a deroghe e trasferimenti, e il compenso pattuito. Le rinunce non sono solo delle norme interne, ma rappresentano effettivamente dei servizi di valore, le cui prestazioni rientrano nei sensi dell’articolo 3 del DPR 633/1972 e quindi sono soggette all’IVA.
Inoltre, l’Agenzia esclude la possibilità di esenzione IVA per le operazioni relative alle azioni, in quanto tale regime necessita di avere effetti diretti sul titolo come la creazione, la modifica, o l’estinzione dei diritti azionari. Pertanto, la mera indispensabilità di un accordo per un’operazione straordinaria di per sé non è sufficiente per applicare l’esenzione IVA.
Infine, si ricorda che il contenuto successivo del testo d’origine riguarda una funzione informatica che ha a che fare con il collegamento a Facebook. Non è pertinente al contenuto normativo e fiscale trattato precedentemente, per cui non è stato preso in considerazione nel riassunto.

