La circolare INPS n. 22/2026 delinea le regole previdenziali relative ai lavoratori coinvolti in progetti di cooperazione internazionale attraverso Organizzazioni Non Governative (ONG) o entità del terzo settore. Queste regole derivano dalla legge 125/2014 che assegna alle organizzazioni di cooperazione la responsabilità dei doveri fiscali, previdenziali e assicurativi del personale impiegato. I contributi devono essere pagati rispettando il principio dell’unicità della posizione assicurativa. Ciò significa che i contributi pensionistici continuano a fluire alla gestione previdenziale originale del lavoratore durante il periodo trascorso all’estero. Oltre al contributo principale, sono dovuti anche contributi aggiuntivi minori, che vengono calcolati in base al livello di classificazione dell’organizzazione che ha stipulato il contratto. Queste regole si applicano anche ai rapporti di collaborazione coordinata o lavoro autonomo. La base imponibile per i contributi non è il compenso effettivo percepito dal lavoratore, ma un compenso convenzionale stabilito da un decreto interministeriale e aggiornato periodicamente.
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