La sentenza n. 8573/2026 della Cassazione penale (Sezione II, depositata il 4 marzo 2026) conferma che, per quanto riguarda i bonus edilizi, la truffa aggravata ai sensi dell’art. 640-bis c.p. può essere commessa anche se la controversia non riguarda la “legittimità” del requisito richiesto dal Fisco. Ciò include la consapevole creazione di documenti falsi, come richiesto dalle norme antifrode (D.L. 157/2021), che possono ingannare l’Amministrazione e generare un profitto ingiusto.
Nel caso del bonus facciate, la Corte ha preso in considerazione la falsa attestazione dell’inizio dei lavori (avvenuta nel dicembre 2021) e la fatturazione di opere non eseguite. Questi elementi risultano centrali nella creazione e monetizzazione indebita del credito d’imposta attraverso lo sconto in fattura e cessioni successive.
Secondo la Corte, i conflitti con la committenza sono irrilevanti dal punto di vista penale-cautelare. Inoltre, la Corte ha stabilito che, indipendentemente dalla circolare 16/E, l’opzione prevista dall’art. 121 D.L. 34/2020 presuppone l’avvio dei lavori.
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