Forfetario e rimborsi: le recenti chiarificazioni dell’Agenzia sulle soglie di permanenza

Nella risposta n. 68/2026, l’Agenzia delle entrate analizza la continuità nel Regime forfetario per i contribuenti che hanno ricevuto e restituito somme erogate per errore. Questa risposta modifica quanto stabilito nella precedente risposta n. 26 del 10 febbraio 2026.

Nel caso in esame, un medico in Regime forfetario ha ricevuto nel 2024 compensi superiori a quelli dovuti a causa di un errore dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP). L’errore è stato rilevato nel gennaio 2025, e il medico ha restituito le somme in eccesso mediante bonifico e trattenute in busta paga durante il 2025. Tuttavia, la Certificazione Unica 2025, che riportava l’intero importo ricevuto, ha fatto superare al medico la soglia di 85.000 euro, portando alla presunta fuoriuscita dal Regime forfetario per il 2025.

L’Agenzia delle entrate chiarisce che, per la verifica dei requisiti di accesso e permanenza nel Regime forfetario, devono essere considerati solo i compensi effettivamente spettanti. In questo caso, le somme percepite per errore dall’ASP non sono attribuibili al medico, dato che l’errore non dipende dalla sua condotta.

Di conseguenza, l’Agenzia stabilisce che: le somme erroneamente percepite nel 2024 e restituite nel 2025 non devono essere conteggiate nel calcolo della soglia di 85.000 euro; quindi, il superamento della soglia non comporta la fuoriuscita dal regime stesso. Pertanto, il medico è autorizzato a continuare ad applicare il Regime forfetario per l’anno 2025.

Se il medico ha già versato l’imposta sostitutiva sui compensi lordi (inclusivi delle somme restituite), ha due opzioni per recuperare l’importo maggiore pagato: può presentare una dichiarazione integrativa del modello Redditi 2025 per l’anno di imposta 2024, specificando nel quadro LM i compensi effettivi (al netto delle somme non dovute) e facendo emergere un credito d’imposta; oppure può presentare un’istanza di rimborso all’ufficio territoriale competente dell’Amministrazione finanziaria entro i termini di legge, allegando la documentazione necessaria.

In sintesi, l’Agenzia delle entrate evidenzia l’importanza di considerare solo i compensi effettivamente spettanti per determinare l’accesso e la permanenza nel Regime forfetario. Le somme restituite non devono incidere sul superamento della soglia di 85.000 euro, consentendo così al contribuente di rimanere nel regime agevolato. Il chiarimento delle modalità di recupero dell’imposta versata contribuisce altresì a semplificare la posizione del contribuente e evidenza il riconoscimento della non imputabilità dell’errore all’Istante, rafforzando la tutela nei confronti di errori amministrativi.

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