La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7529/2026, ha sottolineato la responsabilità penale dell’amministratore del diritto per il mancato versamento dell’IVA, anche se la gestione effettiva dell’azienda è affidata ad un amministratore di fatto o ad altri soggetti. Assumendo formalmente un ruolo amministrativo, infatti, si assumono automaticamente doveri di supervisione e controllo, che non possono essere evitati richiamando una delega di fatto.
La Cassazione ha altresì precisato che una crisi di liquidità non elimina l’intento doloso se tale crisi deriva da decisioni imprenditoriali o dall’uso delle risorse per saldare debiti che non siano quelli erariali. È stata inoltre respinta la richiesta di applicare la teoria della particolare tenuità del reato: l’infrazione è andata oltre il minimo per essere punibile e il contesto generale mostra un’offesa non minore.
Infine, è stata confermata la legittimità della confisca per equivalente e dichiarata inammissibile l’argomentazione riguardante la prescrizione.
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