L’ordinanza n. 26340 rilasciata il 29 settembre 2025 dalla Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato la questione delle fatture ritenute inesistenti da un punto di vista soggettivo. Il verdetto ha stabilito che l’IVA, che non può più essere detratta in seguito ad un accertamento, non può essere dedotta dal reddito d’impresa per quanto riguarda l’IRES (Imposta sul Reddito delle Società). Il caso in questione coinvolgeva una società che, dopo aver stabilito un’accertamento con adesione relativo all’utilizzo di fatture emesse da “cartolari” (soggetti che emettono fatture per operazioni mai eseguite), ha presentato una dichiarazione integrativa richiedendo di dedurre l’IVA non detraibile e di ottenere un rimborso per l’eccessiva imposta pagata.
Tuttavia, l’Amministrazione Finanziaria ha respinto la richiesta, e la decisione è stata confermata nei successivi livelli di appello fino a raggiungere la Corte di Cassazione. Secondo la Corte, la perdita del diritto alla detrazione dell’IVA è una conseguenza punitiva legata alla condotta illecita del contribuente. Questa è la ragione per cui l’imposta recuperata non può essere considerata come un costo relativo all’attività d’impresa, e quindi non può essere dedotta dal reddito imponibile ai fini dell’IRES.
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