Rimborso anticipato dell’IVA: la Cassazione lo ammette anche senza la chiusura della procedura concorsuale

Con la sentenza del 4 marzo 2026, n. 4900, la Corte di Cassazione ha stabilito che i contribuenti possono ricevere il rimborso dell’IVA prima della conclusione del procedimento concorsuale, a condizione che sia dimostrata in modo ragionevole l’inesigibilità del credito. La decisione fa riferimento ai principi del diritto dell’Unione europea, che stabiliscono che la base imponibile dell’IVA dovrebbe corrispondere all’importo effettivamente ricevuto.

Nella circostanza analizzata, il contribuente aveva pagato la tassa su fatture che non erano state saldate da due società in amministrazione straordinaria per più di dieci anni. Il documentatione fornito dai commissari confermava che non c’erano abbastanza risorse per pagare i creditori chirografari, rendendo quindi improbabile qualsiasi recupero.

La Corte di Cassazione ha deciso che in situazioni come questa, non è necessario aspettare la conclusione formale del procedimento concorsuale. Questo principio è valido anche per i casi precedenti alla riforma del 2021 dell’articolo 26 del decreto sull’IVA.

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