La responsabilità di un consulente riguardo alle violazioni fiscali del cliente non è immediatamente scontata, ma richiede una dimostrazione di contributo effettivo e consapevole all’infrazione. In termini di diritto penale, l’articolo 110 del codice penale stabilisce che questo professionista può essere coinvolto in reati fiscali se la sua partecipazione, anche se esterna alla società, risulta essere decisiva o facilita l’attuazione di comportamenti fraudolenti. È importante sottolineare che non è il ruolo formale a essere preso in considerazione, ma il comportamento effettivo e la consapevolezza dell’intenzione evasiva. I criteri simili sono validi anche a livello amministrativo, in base all’articolo 9 del decreto legislativo 472/1997, visto che si richiede la pluralità di soggetti, un contributo causale, la realizzazione dell’illecito e la volontà di cooperare. La Guardia di Finanza ha specificato che l’indagine si basa su dettagli specifici e non su supposizioni generiche. Pertanto, è esclusa qualsiasi responsabilità oggettiva per il professionista che agisce in buona fede durante la fornitura di una consulenza tecnica legittima. Infine, viene specificato l’utilizzo del codice per il collegamento con Facebook, un atto puramente tecnico e privo di valenza legale.

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Onlus: Iscrizione al RUNTS entro il 31 Marzo 2026, senza domanda si perde il 5 per mille – Ore 09:12
Le Onlus già registrate nell’Anagrafe unica devono inoltrare la domanda di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)
