Il tema della tracciabilità dei pagamenti superiori a 500 euro è centrale per l’accesso ai benefici di riduzione dei termini di accertamento per IRES, IRAP e IVA, come stabilito dal D.Lgs. n. 127/2015. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, nella risposta del 12 marzo 2026, che la riduzione di due anni dei termini di accertamento si applica solo ai soggetti passivi IVA che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti superiori a tale soglia.
In particolare, un’azienda ha espresso l’intenzione di effettuare pagamenti in contante per l’acquisto di valori bollati, ponendo interrogativi su come ciò influisca sulla possibilità di ottenere la riduzione dei termini di accertamento. L’Agenzia specifica che tutte le operazioni sopra i 500 euro devono essere tracciabili e che ogni pagamento effettuato in contante per somme superiori a questa soglia non consente di ottenere la riduzione.
Per beneficiare della riduzione, i soggetti passivi IVA devono rispettare tre requisiti fondamentali:
- Documentazione: Tutte le operazioni devono essere documentate tramite fatture elettroniche e invio telematico dei corrispettivi.
- Tracciabilità: È necessaria la tracciabilità dei pagamenti sia ricevuti che effettuati per operazioni superiori a 500 euro, comprensivi di eventuali imposte e oneri.
- Comunicazione: È obbligatorio indicare nella dichiarazione annuale delle imposte sui redditi l’esistenza dei requisiti per la riduzione. La mancata comunicazione rende inefficace la riduzione.
Sebbene la tracciabilità dei pagamenti sia un requisito essenziale, non è sufficiente. Chi è esonerato dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi non può beneficare della riduzione, a meno che non adotti volontariamente tali misure. Se un contribuente effettua anche un solo pagamento tramite strumenti non tracciabili per operazioni superiori a 500 euro, non avrà diritto alla riduzione.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che effettuare pagamenti in contante per valori bollati superiori a 500 euro non consente di soddisfare i requisiti necessari per beneficiare della riduzione di due anni nei termini di accertamento. La mancanza di tracciabilità in tali operazioni è cruciale e non permette l’accesso ai vantaggi fiscali previsti dalla normativa.

