Dal principio, il concordato è risultato inattuabile: nessun compenso per il professionista

La Corte di Cassazione, con la sua decisione n. 5673/2026, ha stabilito che un professionista incaricato di elaborare una proposta e un piano di concordato preventivo non ha diritto a compensazione se la prestazione, nonostante sia stata effettuata, è inizialmente inutilizzabile per gli obiettivi dell’incarico. Nel caso specifico esaminato, il piano era stato preparato su dati contabili incompleti e non affidabili, una situazione che rendeva impossibile rilasciare un attestato e rendeva impraticabile la procedura di concordato.

Secondo il tribunale, il professionista, con la dovuta diligenza richiesta dalla professione, avrebbe dovuto rendersi subito conto dell’assenza dei prerequisiti minimi e avvisare il cliente che la soluzione proposta non era fattibile, invece di continuare a lavorare. Di conseguenza, il professionista ha fallito nell’adempimento del suo dovere e il credito a lui dovuto non può essere ammesso nello stato passivo.

La decisione del tribunale riafferma dunque che la remunerazione professionale richiede non solo l’attività svolta, ma anche un’utilità concreta, un collegamento causale tra l’attività e l’obiettivo, e un’adeguata diligenza tecnica. Asserisce inoltre che un professionista non ha diritto a un compenso se il suo lavoro, pur essendo stato completato, si rivela inutilizzabile per gli obiettivi dell’incarico fin dall’inizio.

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