L’Agenzia delle entrate ha chiarito gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero, concentrandosi sull’estensione del periodo agevolabile per coloro che si sono trasferiti prima del 2020 (risposta del 18 marzo 2026, n. 80). Secondo l’articolo 44 del D.L. n. 78/2010, i docenti e ricercatori che acquistan la residenza fiscale in Italia possono escludere il 90% dei redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Per chi si è trasferito in Italia prima del 2020, l’agevolazione si applica per il periodo d’imposta del trasferimento e per i tre successivi, a condizione che la residenza fiscale rimanga nel territorio dello Stato. Tuttavia, il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) ha ampliato la durata degli incentivi: fino a otto periodi d’imposta per chi ha un figlio a carico, fino a undici per almeno due figli e fino a tredici per almeno tre figli.
La Legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021) ha permesso a chi era rientrato prima del 2020 di optare per un prolungamento, previa corresponsione di un importo pari al 10% dei redditi agevolati dell’anno precedente (ridotto al 5% in presenza di tre figli e acquisto di una casa).
Un professore universitario, tornato in Italia nel 2019, ha esercitato l’opzione di proroga ad aprile 2023, essendo il padre di un figlio nato nel 2018. Con l’arrivo di una seconda figlia nell’agosto 2023, il contribuente ha chiesto se poteva beneficiare della proroga complessiva di sette anni, considerando la nascita del secondo figlio.
In risposta, l’Agenzia ha precisato che i requisiti per accedere a un beneficio ulteriore devono essere presenti al momento dell’opzione, perfezionata con il versamento dell’importo dovuto. La nascita di un figlio durante il periodo già agevolato consente un aumento del periodo; tuttavia, poiché, al momento del versamento (aprile 2023), il professore aveva solo un figlio, può estendere l’agevolazione fino a otto periodi d’imposta.
Per quanto riguarda la nascita della seconda figlia (agosto 2023), il professore potrà sfruttare un ulteriore prolungamento fino a undici periodi d’imposta. Per ottenere ciò, dovrà esercitare una nuova opzione entro il 30 giugno 2027, dopo la conclusione degli otto periodi, versando il 10% dei redditi agevolabili dell’anno precedente. Se, entro lo stesso termine, dovesse nascere un terzo figlio, l’estensione della proroga potrebbe arrivare a tredici periodi d’imposta, versando il 5%.
In sintesi, per massimizzare i benefici fiscali, il professore dovrà pianificare attentamente le tempistiche della nascita dei figli e del versamento necessario. L’Agenzia delle entrate evidenzia l’importanza della correttezza e del rispetto delle tempistiche per sfruttare al meglio gli incentivi previsti dalla normativa.

