Con l’ordinanza n. 6000/2026 del 17 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’iscrizione obbligatoria al regime separate INPS non dipende automaticamente dal superamento del limite di 5.000 euro. Invece, richiede un’analisi attentiva dell’abitudine dell’attività professionale intrapresa. Il caso specifico riguardava un avvocato che era stato iscritto d’ufficio al regime separate per i redditi non coperti dal cassa forense.
Secondo la Suprema Corte, il reddito, sia al di sotto o al di sopra della soglia dei 5.000 euro, è soltanto uno strumento indiziale e non un criterio decisivo. Pertanto, il tribunale deve verificare su base individuale se l’attività è stata svolta in maniera abituale, anche se non esclusiva. Riguardo la prescrizione, la Cassazione ha confermato che il posticipo dei limiti di pagamento imposto dal DPCM 12 maggio 2011 influisce sull’andamento del periodo quinquennale.
La sentenza è stata infine annullata e rinviata alla Corte d’Appello di Perugia per una nuova valutazione.~~

