Responsabilità fiscale e obblighi IVA per i servizi estetici forniti da terzi

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti sul trattamento fiscale delle operazioni legate all’attività di estetica, in risposta a un interpello presentato il 23 marzo 2026 (risposta n. 83). Il quesito riguarda la possibilità di esternalizzare l’attività a un partner commerciale specializzato, definito come “Operatore”, il quale gestirà i servizi estetici con personale proprio e secondo i propri protocolli, mantenendo la responsabilità tecnica.

Il principale dubbio dell’istante è se debba esserci coincidenza tra il soggetto che detiene la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per l’attività estetica e il soggetto che esegue diverse funzioni, quali l’incasso dei pagamenti, l’emissione dei documenti commerciali, la memorizzazione telematica dei corrispettivi e la gestione dell’IVA nei confronti del cliente finale.

Per chiarire, l’Agenzia richiama diverse normative. In particolare, l’articolo 21 del DPR n. 633/1972 stabilisce che ogni operazione imponibile deve essere documentata tramite fattura, o assicurare che venga emessa per conto del soggetto erogante. In alcune circostanze, come per le prestazioni in locali aperti al pubblico, l’emissione della fattura non è obbligatoria, a meno che non venga richiesta dal cliente (articolo 22, DPR n. 633/1972). Inoltre, il D.Lgs. n. 127/2015 richiede la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per i soggetti che operano in determinate condizioni.

L’Agenzia ha fornito anche indicazioni tecniche riguardo agli strumenti per la memorizzazione e la trasmissione elettronica dei corrispettivi, come i registratori telematici. Questi devono essere associati alla Partita IVA dell’esercente, che è il soggetto passivo IVA che utilizza il registratore. Pertanto, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati ricade sull’operatore che effettua l’attività.

Nel caso specifico dell’attività di estetica, poiché i servizi sono forniti unicamente dall’Operatore con personale e responsabilità tecnica propri, quest’ultimo è il soggetto obbligato a gestire la documentazione delle operazioni e le relative pratiche IVA. Di conseguenza, l’Operatore deve possedere un registratore telematico registrato a nome della sua Partita IVA.

Tuttavia, l’Operatore ha la facoltà di emettere fatture per documentare le operazioni e può delegare l’emissione delle stesse a un terzo (in questo caso, l’istante), purché ciò avvenga in conformità con quanto previsto dall’articolo 21 del decreto IVA.

In sintesi, l’Agenzia delle Entrate conferma che l’Operatore deve gestire la documentazione e gli adempimenti fiscali relativi all’attività di estetica, e può optare per l’emissione di fattura in delega a un altro soggetto, chiarendo la responsabilità fiscale e gli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati.

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