L’interpello n. 92/2026 dell’Agenzia delle Entrate tratta il regime fiscale riguardante la distribuzione di riserve di una società. Il patrimonio netto della società in questione è composto da utili, riserve di capitale e riserve in sospensione d’imposta. Il quesito presentato concerne l’applicazione dell’articolo 47, comma 1 del TUIR, il quale presuppone che la distribuzione dei profitti e delle riserve, che non rientrano nelle categorie indicate al comma 5, sia prioritaria.
Nel caso specifico, la società desidera distribuire le riserve disponibili, tra cui la riserva straordinaria, gli utili accumulati, gli utili dell’anno in corso e una parte della riserva sovrapprezzo azioni, senza toccare le riserve in sospensione d’imposta. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la riserva sovrapprezzo azioni, purché non coinvolga le voci in sospeso e dopo aver effettuato l’imputazione richiesta alla riserva legale, non rientra nella presunzione di distribuzione prioritaria di utili e riserve. Pertanto, a tale distribuzione si applica il comma 5 dell’articolo 47 del TUIR, influenzando il costo fiscale della partecipazione del socio.
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