Eventi straordinari nel CPB: aggiornamento della proposta e motivi di cessazione

Sintesi sull’applicazione del Concordato Preventivo Biennale (CPB) e eventi straordinari

L’Agenzia delle Entrate ha analizzato l’applicazione del Concordato Preventivo Biennale (CPB) in situazioni di eventi straordinari, evidenziando le implicazioni, le conseguenze e le condizioni per la cessazione del concordato (risposta 1 aprile 2026, n. 98).

Un agente immobiliare, attivo principalmente nella mediazione di immobili in costruzione o ristrutturazione, ha operato esclusivamente per un’unica impresa dal 2023 al 2025. Nel giugno 2024, però, un blocco del cantiere derivante da eventi giudiziari ha interrotto la sua attività. Questo evento è stato riconosciuto come “oggettivo straordinario e indipendente” dalla condotta dell’agente, causando un’assenza di fatturato e rendendo impossibile l’ottenimento di un reddito conforme alle previsioni del CPB per il biennio 2024-2025, a cui l’agente aveva aderito nell’ottobre 2024. Pertanto, l’agente ha richiesto la disapplicazione del CPB per quegli anni, giustificando tale richiesta con la forte riduzione dei ricavi.

Secondo l’articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024, il CPB cessa di avere effetto se si verificano minori redditi effettivi eccedenti il 30% rispetto a quelli concordati, a causa di circostanze eccezionali. Il blocco dell’attività edilizia, causato dalla condotta dell’unico committente, può configurarsi come tale circostanza eccezionale se porta a:

  1. impossibilità di accesso ai locali operativi;
  2. sospensione dell’attività a causa dell’interruzione da parte del principale cliente, dove il blocco risulti indipendente dalla volontà dell’agente.

Importante è che la data di inizio del blocco possa precedere l’adesione al CPB; l’evento deve comunque aver provocato una riduzione dei redditi nei termini previsti.

Per l’anno d’imposta al 31 dicembre 2024, l’Agenzia considera eventi straordinari comunicati dal contribuente che si sono verificati prima dell’adesione, ai fini dell’adeguamento del concordato. Questi eventi possono condurre a una riduzione percentuale della proposta (10%, 20% o 30%) in base alla durata della sospensione delle attività. Qualora i fatti straordinari continuino oltre la data di adesione, il CPB cesserà di avere effetto se i minori redditi effettivi superano il 30% rispetto a quelli inizialmente concordati, tenendo conto dell’adeguamento per il 2024.

Di conseguenza, il CPB smetterà di produrre effetti per l’agente nel 2025 se si registra uno scostamento superiore al 30% tra il reddito effettivo e quello concordato, a condizione che ci sia un nesso causale tra il blocco dell’attività edilizia e la riduzione del reddito, e che l’attività sia stata svolta esclusivamente per un solo committente.

Questa analisi offre una visione chiara sulle modalità di applicazione del CPB in caso di eventi straordinari, evidenziando l’importanza di documentare e comunicare adeguatamente tali eventi per il corretto adeguamento delle proposte concordatarie.

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