Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito chiarimenti sull’applicazione della misura di sostegno al reddito per i lavoratori delle aziende in chiusura o cessata attività, come delineata nell’articolo 44 del D.L. n. 109/2018, secondo la circolare del 31 marzo 2026.
La Legge di bilancio 2026 ha modificato e prorogato la misura di sostegno al reddito per i dipendenti di queste aziende. Il Ministero ha evidenziato due possibili ipotesi per accedere alla proroga semestrale della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per cessazione di attività:
1. La continuità dell’attività aziendale potrebbe essere l’elemento principale se ci sono prospettive effettive di una rapida cessione, anche parziale, dell’azienda che potrebbe assorbire nuovamente i lavoratori.
2. In alternativa, le prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale potrebbe giustificare l’accesso alla proroga della CIGS.
Durante la valutazione delle domande di CIGS, il Ministero considererà quindi se è presente un piano che preveda la cessione dell’azienda secondo le modalità già applicate nel 2025 o se è presente un piano che propone un significativo riassorbimento occupazionale.
In entrambi i casi, le aziende dovranno presentare un piano che prevede il recupero del 70% dei lavoratori eccedentari, eventualmente mediante un programma di politiche attive predisposto dalle regioni interessate, coerente con le necessità del territorio. Questo potrebbe includere incentivi all’esodo, percorsi formativi, corsi professionalizzanti e qualsiasi altra azione che possa favorire l’occupabilità dei lavoratori in esubero.

