Guida alla trasmissione telematica della Comunicazione significativa (Pillar Two)

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità per la presentazione della “Comunicazione rilevante” in relazione all’imposizione integrativa (Pillar Two), come previsto dal D.Lgs. n. 209/2023 e dalla direttiva (UE) 2025/872 DAC9. Questa normativa si applica alle imprese italiane appartenenti a gruppi multinazionali o nazionali con ricavi annuali di almeno 750 milioni di euro in almeno due degli ultimi quattro esercizi. Tuttavia, alcune entità sono escluse da queste disposizioni come specificato nell’articolo 11 del D.Lgs. n. 209/2023.

Le imprese possono essere esentate dalla comunicazione se esiste un’impresa locale designata o un controllante capogruppo che provvede alla presentazione per loro conto, a meno che queste non si trovino in un Paese QDMTT. La comunicazione comprende una sezione generale e sezioni giurisdizionali contenenti i dati necessari per calcolare l’imposizione integrativa.

Quando più paesi rivendicano diritti di imposizione, devono essere seguite le regole OCSE, evidenziando eventuali divergenze rispetto alle normative nazionali. Qualora ci sia un unico Paese impositore, si applica la normativa di quel Paese. Gli importi devono essere indicati nella valuta utilizzata per il bilancio consolidato o per il bilancio d’esercizio.

La comunicazione va presentata entro il quindicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio di riferimento; durante un periodo transitorio, tale termine è esteso al diciottesimo mese. Per il primo invio, la scadenza non può essere anteriore al 30 giugno 2026. L’invio deve essere effettuato esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline in formato XML.

L’Agenzia delle entrate certificherà l’invio mediante ricevuta, indicando un esito positivo o uno scarto, entro cinque giorni lavorativi. In caso di scarto, è obbligatorio un nuovo invio nei termini previsti. Se si ricevono errori segnalati da autorità estere, l’entità interessata deve inviare una correzione entro 30 giorni dalla notifica via PEC.

Nel caso in cui la comunicazione non venga presentata centralmente, l’Agenzia può richiederne la presentazione a ogni singola impresa del gruppo in Italia, e queste dovranno adempiere entro un mese. Il mancato rispetto di questo obbligo comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa.

Infine, l’Agenzia delle entrate avrà l’obbligo di scambiare i dati con le altre autorità competenti entro tre mesi dalla scadenza della presentazione; per il primo esercizio, il termine si estende a sei mesi. È specificato che il primo scambio di dati non avverrà prima del 1° dicembre 2026.

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