Concordato Preventivo, la Cassazione Espande il Controllo del Tribunale in Apertura

Nell’ordinanza n. 9605/2026 del 15 aprile 2026, la Cassazione ha chiarito che, nel caso di concordato preventivo in continuità, il controllo del tribunale nella fase di apertura non si limita esclusivamente alla correttezza formale della domanda. Infatti, il tribunale deve anche considerare la legittimità sostanziale della proposta, la sua correttezza procedurale e l’adeguatezza del piano.

La Corte ha sottolineato che l’ammissione al concordato non è un mero adempimento notarile, ma rappresenta una garanzia di legalità sostanziale. Pertanto, il giudice ha l’obbligo di verificare, almeno in via preliminare, se il piano presentato sia idoneo a risarcire i creditori e a salvaguardare i valori dell’impresa.

Il caso che ha portato a questa decisione riguardava una società sottoposta a procedura davanti al Tribunale di Ferrara. Alla luce di tale circostanza, la Cassazione ha ritenuto legittimo che, già nella fase di apertura, il tribunale valutasse eventuali carenze informative, irregolarità nella creazione delle classi e omissioni riguardanti il valore di liquidazione e le possibili azioni recuperatorie.

La decisione della Cassazione chiarisce ulteriormente le responsabilità del tribunale nel processo di concordato preventivo in continuità, sottolineando l’importanza della legalità sostanziale oltre a quella formale. Questo contribuisce a garantire che i diritti dei creditori siano tutelati e che i valori dell’impresa siano preservati, in base al codice della crisi.

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