IVA e permute: nuove regole con decorrenza precisata

Il presente documento discute le variazioni apportate dal D.L. 38/2026 sulla base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) in relazione alle operazioni di scambio e pagamenti in natura. Prima dell’introduzione di tale decreto, la base imponibile veniva stabilita dal valore normale dei beni o servizi oggetti dello scambio. La riforma, al fine di allinearsi alla normativa dell’Unione Europea, adotta il criterio del costo complessivo sostenuto. Inoltre, il decreto precisa che le nuove regolamentazioni saranno applicate solamente alle operazioni connesse a contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2026, per evitare disparità con i contratti preesistenti. Per tali contratti continuerà ad essere applicato il criterio precedente, al fine di garantire il rispetto del principio di certezza del diritto. È inclusa anche una clausola di salvaguardia riguardo ai comportamenti pregressi dei contribuenti, senza la possibilità di ottenere rimborsi o effettuare rettifiche. L’obiettivo di questo intervento è quindi quello di garantire consistenza normativa e stabilità nelle relazioni fiscali già esistenti.

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