L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato il 28 aprile 2026 le FAQ relative alla Rottamazione-quinquies, offrendo chiarimenti sulle modalità di adesione e sui debiti coinvolti. La misura si applica ai carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, consentendo ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con un favore economico che prevede la cancellazione di sanzioni e interessi.
Le somme interessate dalla Rottamazione includono imposte omesse derivanti da controlli automatici e formali, contributi previdenziali INPS (esclusi quelli da accertamento) e sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada emesse dalle Prefetture. Tuttavia, sono esclusi i debiti attribuiti da enti locali e regioni, come la tariffa rifiuti e il bollo auto, oltre ai debiti derivanti da attività di accertamento.
Per aderire, i contribuenti devono presentare la domanda entro il 30 aprile 2026, esclusivamente online attraverso il sito dell’Agenzia. La domanda può essere inviata in area riservata (tramite SPID, CIE o CNS) o in area pubblica. È anche possibile richiedere un Prospetto informativo per verificare i debiti definitivi. Se ci sono contenzioni in atto, è necessaria la rinuncia agli stessi per poter aderire.
L’adesione alla misura permette di estinguere i debiti versando solo il capitale, rimborsi per spese esecutive e diritti di notifica, escludendo sanzioni, interessi di mora e aggio. Per le multe stradali, l’agevolazione si applica a interessi e aggio. I pagamenti devono avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in massimo 54 rate bimestrali, con un tasso d’interesse del 3% annuo. L’Agenzia invierà entro il 30 giugno 2026 una comunicazione con l’importo dovuto o un eventuale diniego.
Dalla presentazione della domanda, l’Agente della riscossione non potrà avviare nuove procedure cautelari o esecutive e non proseguirà quelle già avviate, tranne in caso di primo incanto positivo. I fermi amministrativi e le ipoteche esistenti rimarranno in vigore. Gli obblighi di pagamento derivanti da rateizzazioni precedenti sono sospesi fino al 31 luglio 2026, dopo di che tali piani verranno automaticamente revocati per i debiti accolti nella rottamazione.
È importante notare che la Rottamazione-quinquies decade se non vengono rispettati i termini di pagamento. Per chi opta per il piano rateale, l’inefficacia della misura si verifica anche se si omettono due rate, anche non consecutive. In caso di decadenza, i benefici si perdono e i pagamenti effettuati vengono considerati acconti su quanto dovuto. Riprendono anche i termini di prescrizione, permettendo all’Agente della riscossione di avviare nuove procedure per il debito residuo, non più rateizzabile.
La domanda di adesione ha un impatto diretto sulle rateizzazioni già in corso; per i debiti oggetto della misura, i pagamenti sono sospesi fino al 31 luglio 2026. Se la domanda viene accolta, le vecchie rateizzazioni si intendono automaticamente revocate. Tuttavia, se un contribuente ha un piano che combina debiti definibili e non definibili, la sospensione vale solo per i debiti rientranti nella rottamazione, richiedendo il pagamento delle altre rate.

