L’INAIL ha annunciato nuove misure per i contributi di assicurazione in agricoltura dal 1° gennaio 2026. Queste misure sono le seguenti:
1) Per i lavoratori dipendenti, l’8,5000% della retribuzione imponibile è dovuta nei territori non svantaggiati. Nei territori svantaggiati, la quantità si riduce al 2,7200% e scende ulteriormente al 2,1250% nei territori particolarmente svantaggiati. Le precedenti addizionali sono state assorbite in queste nuove tariffe.
2) Per i lavoratori autonomi, compresi coltivatori diretti, coloni e mezzadri, sono dovuti 650,00 euro nelle zone normali e 450,12 euro nei territori montani e nelle zone svantaggiate.
Queste aliquote sono ridotte per le aziende agricole operative nei territori svantaggiati e particolarmente svantaggiati, con sconti del 75% e del 68% rispettivamente.
In seguito a queste revisioni, la riduzione dei premi prevista dall’articolo 1, comma 128 della Legge 27 dicembre n. 147/2013 non si applica più ai contributi in agricoltura. Questo vale per tutte le gestioni assicurative dell’INAIL che non hanno subito una revisione delle tariffe dei premi.
L’INAIL sottolinea che i contributi in agricoltura per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riscossi dall’INPS. Questo viene fatto applicando le nuove misure dall’1 gennaio 2026 e utilizzando le procedure esistenti per la riscossione dei contributi per l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

