L’INPS ha comunicato che ha avviato il processo di notificazione dei provvedimenti di annullamento ai contribuenti i cui esoneri contributivi sono stati ritenuti non validi dopo il controllo ex post. Questo controllo era finalizzato alla verifica dei requisiti legali per la concessione degli esoneri previsti dall’articolo 16 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e dall’articolo 70 del D.L. n. 73/2021.
I datori di lavoro agricoli con dipendenti possono consultare l’esito dei controlli tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, dove sono indicati gli importi eventualmente dovuti con le relative codeline. Allo stesso modo, i lavoratori autonomi agricoli possono consultare l’esito attraverso il “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, seguendo il percorso “Telematizzazione” >“Lista Richieste Aut. Agr.”.
Se si riscontra un debito nell’estratto conto contributivo, è possibile regolarizzarlo presentando una “Richiesta calcolo somme aggiuntive” o un’istanza di “Rateazione” attraverso il “Cassetto Previdenziale del Contribuente”. L’INPS sottolinea che se il pagamento dei contributi dovuti viene effettuato in un unico pagamento entro 30 giorni dalla notifica dell’annullamento o in forma rateale, la sanzione civile sarà ridotta del 50% secondo l’articolo 116, comma 8, lettera b-bis) della Legge n. 388/2000. Tuttavia, questa riduzione si applica solo alle sanzioni civili relative al debito contributivo risultante dall’annullamento dell’esonero.
L’INPS avverte inoltre che è possibile presentare un’istanza di riesame contro i provvedimenti di annullamento tramite la funzione “Comunicazione Bidirezionale” nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, utilizzando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”. Il processo è simile a quello previsto per l’esonero citato nell’articolo 222 del D.L. n. 34/2020.

