Definizione agevolata contestata: il giudizio tributario deve essere sospeso

La Corte di Cassazione, tramite l’ordinanza n. 14331 del 15 maggio 2026, ha stabilito che in circostanze di contestazione riguardo la validità o il completamento degli accordi di risoluzione agevolati, il procedimento tributario associato alla cartella esattoriale deve essere sospeso.

Tutto ebbe origine da un’impresa che ha contestato una cartella di pagamento. Durante lo svolgimento del processo, l’impresa ha scelto di aderire a un accordo di risoluzione agevolato, pagando attraverso la compensazione con dei crediti certificati. Questo particolare metodo di pagamento è stato tuttavia messo in discussione dall’agente incaricato della riscossione e si è quindi reso necessario un processo giuridico separato per risolvere la questione.

Secondo la suprema Corte di Cassazione italiana, questo procedimento giuridico è da considerarsi pregiudiziale, dal momento che solo la conferma definitiva della validità della definizione agevolata può avere un impatto sul debito reclamato nel ruolo. Non è invece sufficiente un semplice provvedimento cautelare per dichiarare il termine del procedimento tributario.

Il giudice è pertanto tenuto a disporre la sospensione obbligatoria del processo, nell’interesse di evitare decisioni contrastanti. Questo, a sua volta, dovrebbe permettere di aspettare fino a quando non venga raggiunta una decisione definitiva sul processo giudiziario in corso che riguarda la validità dell’ accordo di risoluzione agevolata.

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