Assegno di Inclusione: accesso esteso ai titolari di permesso per “casi speciali”

La Circolare n. 58/2026 dell’INPS fornisce chiarimenti riguardo l’accesso all’Assegno di Inclusione per i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”. Questa misura concerne le persone in situazioni di severo sfruttamento o violenza, in condizioni di pericolo reale per la loro incolumità.

La circolare estende il numero dei beneficiari, eliminando l’applicazione di alcuni requisiti standard come la cittadinanza o il lungo soggiorno, la residenza di cinque anni, il valore ISEE e i limiti di redditività e patrimonio. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) non viene richiesta. Tuttavia, alcuni limiti rimangono validi, inclusa l’esclusione per coloro che sono ospitati in strutture interamente sostenute dal pubblico e per cause connessi a condanne o pericolosità sociale.

La durata dell’Assegno di Inclusione (ADI) non può superare quella del permesso di soggiorno. La domanda può essere presentata attraverso il portale INPS, i patronati e i CAF.

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