Nel caso in cui un professionista deceda senza aver ancora incassato i compensi o emesso le fatture per le prestazioni effettuate, gli ereditari non sono autorizzati a rilasciare una ricevuta a loro nome. Piuttosto, devono adempiere ai doveri IVA in sospeso, eventualmente riaprendo la partita IVA del defunto e fatturando i servizi a nome del defunto. L’articolo 35-bis del DPR 633/1972 stabilisce che gli obblighi IVA del contribuente deceduto devono essere adempiuti dagli eredi entro tempi precisi. L’Agenzia delle Entrate e la Cassazione hanno chiarito che l’attività professionale non si considera terminata fino a quando non sono risolti tutti i rapporti pendenti, compresi i crediti accumulati. Il fattore generante l’IVA coincide con l’esecuzione del servizio, mentre l’incasso riguarda solo la esigibilità. Pertanto, se la prestazione è stata effettuata dal professionista deceduto, la fattura rimane fiscalmente legata a lui.

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Rottamazione Quinquies: Enti Locali Inclusi, Casse Professionali Escluse
La “rottamazione quinquies” è stata espansa ai carichi impositivi degli enti locali, ma esclude i debiti verso le Casse previdenziali
