Accessi fiscali domiciliari: documenti inutilizzabili senza l’autorizzazione del PM

L’ordinanza n. 15727/2026 emessa dalla Corte di Cassazione sottolinea che l’Amministrazione finanziaria, durante un controllo fiscale domiciliare, deve presentare in tribunale l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica e non solo farne riferimento nel processo verbale di constatazione. È imperativo che il giudice tributario abbia la possibilità di verificare l’esistenza di tale autorizzazione e la presenza di gravi indizi di evasione fiscale, come richiesto dalla legge. In tale contesto, la Corte fa riferimento all’articolo 52 del d.P.R. 633/1972, all’articolo 33 del d.P.R. 600/1973, all’articolo 14 della Costituzione, e all’articolo 8 del CEDU, per enfatizzare il rispetto del diritto all’inviolabilità del domicilio. Nel caso in cui la necessaria documentazione non sia disponibile, qualsiasi elemento acquisito durante il controllo non può essere utilizzato come base per l’accertamento fiscale. Di conseguenza, la sentenza è stata annullata e rinviata.

Nota: il codice incluso nel testo originale sembra appartenere a un widget di Facebook e non ha pertinenza con il contenuto da riassumere, pertanto non è stato incluso nella traduzione.

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