Inapplicabilità dell’esenzione fiscale sui trasferimenti di quote ereditarie non controllate

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, specificando che non si applica ai trasferimenti di quote sociali in comunione ereditaria se non permettono di acquisire o integrare il controllo di una società. Questo chiarimento è contenuto nella risposta del 26 maggio 2026, n. 109.

Un contribuente aveva richiesto chiarimenti sull’applicabilità dell’esenzione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter del TUSD per il trasferimento del 35% di partecipazione in una S.R.L. immobiliare, appartenuta al de cuius e trasferita per successione legittima all’Istante, al coniuge e a due figlie. Alla apertura della successione, il 65% del capitale era già suddiviso tra gli eredi (35% per l’Istante e 15% per ciascuna figlia).

L’Istante sosteneva che l’esenzione fosse applicabile poiché i coeredi si erano impegnati a continuare l’attività d’impresa e a mantenere il controllo per un periodo minimo di cinque anni, e che il controllo sarebbe stato esercitato tramite un rappresentante comune.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per le società di capitali, l’esenzione si applica solo alle partecipazioni che conferiscono il controllo, secondo l’articolo 2359, primo comma, numero 1) del codice civile, che impone di possedere la maggioranza dei voti in assemblea. La prassi amministrativa ammette l’agevolazione quando la partecipazione di controllo è trasferita a più discendenti in comproprietà, a condizione che i diritti siano esercitati attraverso un rappresentante comune.

È stato specificato che, per valutare il requisito del controllo, non si possono sommare le partecipazioni ottenute in comunione ereditaria con quelle già detenute individualmente dai coeredi. Pertanto, poiché il 35% ereditato non soddisfa autonomamente il requisito di controllo e non può essere sommato alle quote personali degli eredi, il trasferimento di tale quota non rientra nell’ambito dell’esenzione e sarà soggetto all’imposizione del tributo successorio.

In sintesi, l’Agenzia conclude che, per beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle successioni in caso di trasferimenti di partecipazioni sociali, è necessario soddisfare specifici criteri di controllo, che nel caso discusso non sono stati rispettati. La norma si applica solo a situazioni in cui il trasferimento consente il pieno controllo della società e non si limita a una sempliceificazione delle quote in comunione ereditaria. Questo chiarimento è fondamentale per evitare malintesi sull’applicabilità della normativa fiscale in contesti di successione e gestione delle partecipazioni societarie.

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