L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 109/2026, ha chiarito alcuni aspetti riguardanti l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni nell’ambito del passaggio generazionale di quote societarie. L’esenzione è subordinata all’acquisizione o all’integrazione del controllo di diritto.
Il caso che è stato oggetto di esame ha riguardato una quota del 35% di una S.r.l. immobiliare caduta in successione, che è stata trasferita al coniuge e alle due figlie in comunione ereditaria indivisa. La quota in questione, considerata autonomamente, non consente di disporre della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, non è possibile sommare la quota ricevuta in comunione ereditaria con le partecipazioni già detenute personalmente dai coeredi. Infatti, il rappresentante comune rappresenta i coeredi solo per l’esercizio dei diritti sulla quota comune, non per unificare situazioni giuridiche distinte.
Pertanto, in assenza del controllo richiesto, il trasferimento è soggetto all’ordinaria imposizione successoria. Non è quindi possibile evitare o ridurre l’imposta sulle successioni attraverso l’eredità di parte di una società se il patrimonio ereditato non consente di acquisire o rafforzare un controllo di diritto sulla società stessa.
Il contenuto informatico presente nel testo, che sembra riguardare la connessione a Facebook, non ha alcun rilievo nella questione esaminata e può quindi essere tralasciato da questa sintesi.

