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Il contraddittorio preventivo endoprocedimentale, introdotto in via generalizzata dall’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, rappresenta una garanzia centrale nel procedimento di accertamento. Prima dell’emissione dell’atto impositivo, l’Amministrazione finanziaria deve trasmettere lo schema di atto, concedere almeno sessanta giorni per le osservazioni e motivare espressamente le ragioni del mancato accoglimento delle difese del contribuente. L’effettività del confronto si misura quindi nella motivazione rafforzata, che non può ridursi a una formula generica, ma deve rendere comprensibile l’iter seguito dall’Ufficio. La recente Cassazione n. 6969/2026, pur riferita a una fattispecie anteriore alla riforma, sembra attenuare tale obbligo, ritenendo sufficiente una motivazione logicamente idonea a far emergere il rigetto delle osservazioni. Questa impostazione rischia però di indebolire la tutela del contribuente, soprattutto negli accertamenti fondati su criteri statistici o presunzioni fragili. Proprio dalle risposte dell’Ufficio possono emergere incoerenze, errori logici e debolezze decisive per la successiva difesa dinanzi al giudice tributario e tributario superiore.
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