Summarize this content to 500 words
L’Agenzia delle entrate affronta il caso di una società che ha aderito al concordato preventivo biennale (CPB) per gli anni d’imposta 2024 e 2025 e che, nel corso del 2025, è stata posta in liquidazione a seguito del recesso dei due soci accomandanti, con permanenza della sola socia accomandataria, socia d’opera, nominata liquidatore (Agenzia delle entrate, risposta 8 luglio 2026, n. 138).
L’Istante chiede se la messa in liquidazione determini la cessazione degli effetti del CPB per il 2025, se la determinazione del reddito debba avvenire secondo l’articolo 182 del TUIR anziché secondo l’articolo 20-bis e quali siano gli effetti, ai fini dell’imputazione del reddito, nei confronti dell’unica socia accomandataria rimasta.
L’Agenzia ricorda che la liquidazione ordinaria rientra tra le circostanze eccezionali individuate dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024. Tuttavia, tale evento non determina automaticamente la cessazione degli effetti del concordato preventivo biennale.
La cessazione opera esclusivamente qualora, in conseguenza della liquidazione, il contribuente consegua un reddito effettivo inferiore di oltre il 30% rispetto al reddito oggetto di concordato. Solo al ricorrere di tale condizione vengono meno gli effetti del CPB per il periodo d’imposta 2025.
Con riferimento alla determinazione del reddito, l’Agenzia richiama l’articolo 182 del TUIR e l’articolo 5 del DPR n. 322/1998, evidenziando che, in caso di liquidazione di una società di persone, il periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la data di apertura della liquidazione costituisce un autonomo periodo d’imposta, distinto dal successivo periodo di liquidazione.
Nel caso di specie, pertanto, il periodo dal 1° gennaio 2025 al 26 giugno 2025, data di apertura della liquidazione, costituisce un primo periodo d’imposta, cui segue il periodo di liquidazione.
Quanto all’imputazione del reddito, l’Agenzia precisa che, ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, il reddito della società è imputato ai soggetti che rivestono la qualità di soci alla chiusura del periodo d’imposta. Poiché, alla data di apertura della liquidazione, i due soci accomandanti avevano già esercitato il recesso ed era rimasta quale unica socia la socia accomandataria, sia il reddito del periodo anteriore alla liquidazione sia quello relativo al periodo di liquidazione devono essere imputati integralmente, per trasparenza, all’unica socia superstite, ancorché socia d’opera e priva di conferimenti di capitale.
L’Agenzia, inoltre, precisa che ai soci receduti trova applicazione esclusivamente la disciplina prevista dall’articolo 20-bis del TUIR, in base alla quale le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di liquidazione della quota costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione della partecipazione annullata.
Pertanto, l’Agenzia afferma che:
– la liquidazione ordinaria costituisce una circostanza eccezionale rilevante ai fini del CPB, ma la cessazione degli effetti del concordato per il 2025 si verifica soltanto se il reddito effettivo risulta inferiore di oltre il 30 per cento rispetto a quello concordato;- il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e l’apertura della liquidazione costituisce un autonomo periodo d’imposta ai sensi dell’articolo 182 del TUIR;- il reddito del periodo ante liquidazione e quello del periodo di liquidazione sono imputati integralmente all’unica socia accomandataria rimasta, mentre ai soci receduti si applica esclusivamente il regime fiscale previsto dall’articolo 20-bis del TUIR per le somme percepite a seguito del recesso. in Italian

