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Con la Circolare n. 4/E/2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il punteggio ISA assume valore premiale solo se fondato su dati dichiarativi corretti, completi e veritieri. Il raggiungimento formale di una soglia di affidabilità fiscale non basta, quindi, per accedere ai benefici previsti dall’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017, se il risultato deriva da informazioni inesatte o non aderenti alla realtà economica del contribuente. La premialità ISA presuppone una rappresentazione fedele dell’attività esercitata e non può trasformarsi in uno scudo automatico contro i controlli. Il principio, già affermato dalla Cassazione con riferimento agli studi di settore, rileva anche per il concordato preventivo biennale. I dati ISA incidono infatti sulla proposta concordataria e sul suo eventuale rinnovo. L’indicazione di informazioni non corrette può inoltre assumere rilievo tra le cause di decadenza dal CPB previste dal D.Lgs. n. 13/2024.
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