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L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “transizione 4.0” in relazione a fattispecie di liquidazione giudiziale, affitto di ramo d’azienda e scissione (Agenzia delle entrate, risposta 10 luglio 2026, n. 139).
La società Istante chiede chiarimenti sulla disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali previsto dall’articolo 1, commi da 1051 a 1062, della Legge di bilancio 2021. La società ha visto nel tempo il subentro dei figli. Tra il 2021 e il 2022 la società ha acquistato 6 macchinari rientranti nell’Allegato A della Legge n. 232/2016 per potenziare la produzione. I macchinari sono entrati in funzione nel biennio 2021-2022 dopo installazione e collaudo, ma l’interconnessione informatica è avvenuta solo nel maggio 2025 a causa di vicende aziendali.Il ricambio generazionale ha causato dissidi tra i nuovi soci, portando a uno stallo gestionale, alla dichiarazione giudiziale di scioglimento della società e all’avvio della liquidazione con nomina di un liquidatore giudiziale. Nei mesi successivi i soci hanno proseguito le trattative per la separazione del patrimonio.I soci hanno firmato un accordo per assegnare i due rami produttivi a due gruppi familiari tramite contratti di affitto d’azienda, in attesa della scissione societaria. Su suggerimento del liquidatore, per salvaguardare gli assets, l’esercizio provvisorio è stato prorogato. Successivamente, i soci hanno votato all’unanimità la revoca immediata della liquidazione e hanno dato mandato di formalizzare l’affitto dei due rami a due nuove società. I macchinari agevolabili sono stati inclusi nell’affitto e saranno trasferiti definitivamente con la scissione. I tre quesiti specifici sono:- se l’Istante sia beneficiario del credito d’imposta pur essendosi trovato in stato di liquidazione e avendo concesso i beni in affitto in un’ottica di continuità;- se spetti il credito d’imposta dato che l’interconnessione è avvenuta nel 2025 a causa delle vicende aziendali e di ritardi del sistema informatico della società assegnataria;
– se possa fruire del credito in compensazione un soggetto diverso (la società beneficiaria della scissione societaria).
L’Agenzia chiarisce che l’art. 1 della Legge di bilancio 2021 riconosce il credito d’imposta a tutte le imprese residenti per investimenti in beni strumentali nuovi (comma 1051), ma esclude (comma 1052) le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità o altre procedure concorsuali liquidatorie. Il comma 1059 stabilisce la compensazione in tre quote annuali e prevede che, se l’interconnessione avviene in un anno successivo all’entrata in funzione, si può iniziare a fruire del credito in misura ridotta.La circolare n. 9/E/2021 (e la n. 4/E/2017) chiariscono che l’esclusione mira a colpire le procedure liquidatorie volte alla chiusura dell’attività. Strumenti di regolazione della crisi con continuità aziendale non fanno perdere il diritto (risposta n. 719/2021 e circolare n. 1/E/2025).
La revoca dello scioglimento giudiziale ripristina il regime ordinario d’impresa senza estinguere il soggetto giuridico (circolare n. 140/1995).
Nel caso di specie, lo scioglimento giudiziale ex art. 2484 c.c. non perseguiva finalità liquidatorie. Durante tale periodo i soci hanno negoziato l’accordo di separazione per proseguire l’attività, mantenendo l’operatività aziendale, e lo stato di liquidazione è stato poi revocato, ripristinando il regime ordinario.
Il credito per gli investimenti 2021-2022 è quindi salvo, spiega l’Agenzia.La circolare 9/E/2021 distingue il momento di effettuazione dell’investimento da quello di fruizione (entrata in funzione e interconnessione). La risposta a interpello n. 34/2024 ha precisato che l’interconnessione tardiva non può estendersi a “qualsiasi” periodo d’imposta ma deve dipendere da condizioni oggettive documentate e non da scelte strumentali.
Nella documentazione integrativa la società ha dettagliato problemi tecnici e di licenze software. Pertanto, l’Agenzia ritiene che la Società possa fruire del credito in misura piena dal momento dell’avvenuta interconnessione (2025).Infine, la prassi (circolare 9/E/2021) prevede che il trasferimento del credito sia ammesso in caso di operazioni straordinarie (come la scissione) che comportano una confusione di diritti e obblighi. Inoltre (circolare n. 8/E/2019), il passaggio del bene all’interno di un ramo d’azienda non attiva il recapture perché il compendio mantiene lo stesso livello qualitativo, digitale e tecnologico.
Pertanto, l’Agenzia ritiene che la società beneficiaria della scissione possa fruire del credito d’imposta maturato dalla scissa, indipendentemente dal carattere “non proporzionale” della scissione, in quanto il credito è compreso nel ramo d’azienda assegnato. in Italian

