Summarize this content to 500 words
Con una nuova FAQ pubblicata il 17 luglio 2026, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle conseguenze derivanti dalla presentazione tardiva o infedele della Comunicazione Rilevante, del Modello di notifica di cui all’articolo 51, comma 4, del D.Lgs. n. 209/2023 e della dichiarazione fiscale prevista ai fini della Global minimum tax.
Nel quesito viene chiesto, in particolare, se le sanzioni applicabili a tali violazioni possano essere regolarizzate mediante l’istituto del ravvedimento operoso e se le opzioni esercitate in una Comunicazione Rilevante presentata oltre il termine del 30 giugno 2026, compresa l’opzione per il Transitional CbCR Safe Harbour, conservino la propria validità.
L’Agenzia ritiene che le sanzioni relative alla tardiva o infedele presentazione dei documenti indicati possano essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Con specifico riferimento alla dichiarazione fiscale, viene precisato che trova applicazione l’articolo 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998.
Pertanto, la dichiarazione presentata tardivamente, ma entro 90 giorni dalla scadenza, può essere ravveduta ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 472/1997. Diversamente, la dichiarazione presentata oltre il termine di 90 giorni si considera omessa e la relativa sanzione non può essere corrisposta in misura ridotta mediante ravvedimento. Resta invece possibile rimuovere spontaneamente l’infedeltà della dichiarazione, versando le relative sanzioni in misura ridotta.
La FAQ ricorda, inoltre, che per i primi tre esercizi di applicazione non si fa luogo all’irrogazione delle sanzioni, salvo il caso di dolo o colpa grave, ai sensi dell’articolo 53, comma 5, del D.Lgs. n. 209/2023.
Con riferimento, invece, alla tardiva presentazione della Comunicazione Rilevante e del Modello di notifica, nonché alle altre violazioni previste dall’articolo 51, comma 9, del decreto legislativo, l’Agenzia conferma l’applicabilità del ravvedimento operoso. Viene altresì precisato che, per i primi tre esercizi di applicazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste per tali violazioni sono ridotte del 50%, ai sensi dell’ultimo periodo del medesimo comma 9.
Quanto, infine, alle opzioni esercitate in una Comunicazione Rilevante presentata tardivamente, l’Agenzia ritiene che esse conservino la loro efficacia, inclusa l’opzione per il Transitional CbCR Safe Harbour, in quanto la disciplina non prevede alcuna decadenza in caso di tardiva presentazione della Comunicazione Rilevante, ferme restando le conseguenti sanzioni.
Da ultimo, viene precisato che il versamento delle somme dovute a titolo di ravvedimento operoso dovrà essere effettuato utilizzando gli appositi codici tributo che saranno istituiti con successiva risoluzione dell’Agenzia delle entrate. in Italian

