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Il modello IVA TR relativo al secondo trimestre 2026 deve essere trasmesso entro il 31 luglio. L’adempimento consente ai contribuenti che hanno maturato un credito trimestrale superiore a 2.582,28 euro e possiedono i requisiti previsti dall’articolo 38-bis del D.P.R. 633/1972 di chiederne il rimborso o l’utilizzo in compensazione orizzontale. Il termine è particolarmente rigido: secondo l’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza di Cassazione, l’invio tardivo non può essere sanato mediante ravvedimento, neppure con un solo giorno di ritardo. La mancata presentazione tempestiva preclude quindi l’utilizzo infrannuale del credito e l’eventuale compensazione può essere considerata indebita, con applicazione delle relative sanzioni. È invece possibile correggere o integrare un modello presentato nei termini, ad esempio per modificare la destinazione del credito da rimborso a compensazione o viceversa, purché non sia già avvenuto il rimborso o l’utilizzo e la modifica preceda l’effettiva presentazione della dichiarazione IVA annuale. Occorre pertanto rispettare rigorosamente la scadenza.
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