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Forniti chiarimenti sulle modifiche alla disciplina dell’Assegno unico universale introdotte dal D.L. n. 19/2026 (INPS, circolare 24 luglio 2026, n. 81).
A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 7-bis, comma 1 del D.L. n. 19/2026 alla disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), l’INPS ha fornito chiarimenti sull’ambito di applicazione e i requisiti di accesso, i criteri di determinazione dell’importo e le modalità di presentazione della domanda, con indicazioni operative sull’erogazione e sulla decorrenza della prestazione.
Le novità riguardano la rilevanza, ai fini del riconoscimento dell’AUU, dei figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea, nonché il riconoscimento e l’erogazione della prestazione in favore dei lavoratori cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea non residenti in Italia, in relazione alla durata dell’attività lavorativa svolta nel territorio nazionale.
Tali previsioni non modificano i criteri di individuazione dei figli a carico in relazione al nucleo familiare ai fini ISEE, ma ampliano la categoria dei figli per i quali può essere riconosciuta la prestazione, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs n. 230/2021.
In particolare, riguardo alla presentazione della domanda, la circolare in commento spiega che ciascun soggetto legittimato può presentare un’unica domanda con riferimento a tutti i figli beneficiari per i quali richiede la prestazione, ferma restando la possibilità di integrare la medesima in caso di nuove nascite o di sopravvenuta presenza di ulteriori figli beneficiari.
Per i lavoratori residenti in Italia, la domanda è acquisita secondo il meccanismo della proattività (INPS, circolare n. 7/2026). Per i lavoratori non residenti in Italia si applicano le seguenti regole:
– la domanda deve essere presentata con riferimento a ciascun periodo di svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio nazionale;
– la domanda deve essere, in ogni caso, ripresentata annualmente con riferimento al periodo compreso tra il 1° marzo e il 28 febbraio dell’anno successivo.
Infine, l’INPS precisa che ai fini della presente circolare, l’espressione “figli beneficiari” è utilizzata in senso funzionale per individuare i soggetti in relazione ai quali i soggetti legittimati possono richiedere l’Assegno, secondo la definizione e le condizioni previste dal D.Lgs n. 230/2021 e dalla normativa richiamata dal medesimo decreto. La stessa espressione è utilizzata anche nei casi in cui la domanda sia presentata da soggetti ai quali sia stata attribuita o delegata la responsabilità genitoriale, quali, a titolo esemplificativo, tutori, affidatari, amministratori di sostegno e curatori speciali, nonché nei casi di domanda presentata dal figlio maggiorenne.

